Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice
STATUTO CONFEDERALE
1. DEFINIZIONE
1.1 La Confederazione Mondiale delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice, di seguito denominata anche Associazione, è una associazione laicale senza scopo di lucro, promossa dall’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (o Salesiane di Don Bosco). Come tale è un gruppo della Famiglia Salesiana, nella quale il Rettor Maggiore – successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.
1.2 Essa si pone nella società come naturale espressione laicale di un Istituto religioso educativo che opera nelle diverse culture.
1.3 L’Associazione non aderisce ad alcun partito politico.
2. MEMBRI
2.1 L’Associazione accoglie membri di tutte le religioni.
2.2 Diventano membri effettivi dell’Associazione coloro le/i quali
- hanno assunto nella propria vita i valori salesiani;
- chiedono liberamente di aderire all’Associazione.
2.3. Ogni associata/o
- accetta il presente Statuto e si impegna a rispettarlo;
- versa annualmente la quota di adesione stabilita secondo gli orientamenti dell’Assemblea Ordinaria.
2.4. La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.
3. SEDE E STRUTTURA
3.1. La sede legale è stabilita in Roma (Italia), via Gregorio VII, 133, sc. B, int. 4.
3.2. La Confederazione Mondiale delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice si articola in: Federazioni e Unioni le quali sono parte integrante della sua organizzazione e si pongono come:
- naturale espressione dell’attività dell’Associazione;
- naturale strumento che accoglie le istanze delle associate/i.
Le Unioni rappresentano il più diretto contatto con le/i singole/i associate/i e sono direttamente vincolate alla Federazione territoriale di competenza.
Le Federazioni rappresentano le Unioni comprese nel loro territorio e sono direttamente vincolate alla Confederazione Mondiale delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
3.4. La Confederazione può perseguire le proprie finalità anche mediante la partecipazione ad altre associazioni o enti. Può promuovere la costituzione di strutture che siano strumento più idoneo a rispondere a specifiche esigenze legislative, organizzative o di rappresentanza a condizione che:
- le finalità di tali associazioni corrispondano a quelle della Confederazione;
- non venga in alcun modo compromessa l’unitarietà dell’azione della Confederazione;
- gli statuti degli enti e delle associazioni promosse abbiano ottenuto il parere di conformità allo Statuto dal Consiglio Confederale, sentito il Collegio dei Probiviri.
La Confederazione mantenga su tali associazioni un effettivo controllo.
4. FINALITÀ
4.1. L’Associazione:
- partecipa alla missione educativa dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA) e negli ambienti in cui opera si inserisce con lo stile laicale salesiano che lo caratterizza;
- si impegna per la promozione e l’educazione della donna, la difesa della vita e della famiglia;
- sostiene la difesa dei diritti umani e della pace;
- favorisce un costruttivo protagonismo giovanile attraverso la promozione di iniziative e attività a favore dei giovani, in particolare di quelli che vivono situazioni di disagio;
- si pone come movimento di opinione nel dialogo con la realtà socio-culturale, valorizzando i processi della comunicazione sociale;
- è aperta al dialogo interculturale e interreligioso e lo favorisce;
- tiene aggiornata e cura la formazione continua delle/degli associati, secondo i valori dell’educazione ricevuta;
- vive, promuove e sostiene la solidarietà tra i membri in fedeltà alle origini;
- è presente nel territorio e, nel rispetto delle proprie finalità, collabora con gli organismi civili ed ecclesiali;
- cura i rapporti con le associazioni laicali, in particolare, con gli Exallievi/e di Don Bosco e con i Cooperatori Salesiani.
5. SPIRITUALITÀ
5.1. La spiritualità dell’Exallieva/o delle FMA si fonda sul Sistema Preventivo di Don Bosco che si esprime nel trinomio ragione – religione – amorevolezza. Oggi si ripropone come un progetto di educazione integrale che risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l’apertura alla relazione.
5.2. Si arricchisce inoltre degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Mazzarello che, con “genio femminile”, ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo, ispirato a Maria: “prendersi cura…”; vivere con semplicità e gioia il quotidiano; riempire ogni piccolo gesto dell’esperienza di Dio; inserirsi nel territorio testimoniando e promuovendo la cultura della vita e della solidarietà.
6. RAPPORTO ASSOCIATIVO
6.1. Ogni associata/o esercita i propri diritti e adempie gli obblighi propri del rapporto associativo attraverso gli organi di rappresentanza intermedi che sono:
- le Federazioni nei rapporti con la Confederazione;
- le Unioni nei rapporti con la Federazione.
Ogni singola/o associata/o potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri per denunciare eventuali violazioni dei propri diritti causati dagli organi intermedi di rappresentanza.
7. ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE
7.1. Gli organi della Confederazione sono:
- Assemblea Confederale
- Consiglio Confederale
- Consulta Confederale dell’Associazione
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri
8. L'ASSEMBLEA CONFEDERALE
8.1. L’Assemblea Confederale è il massimo organo dell’Associazione ed è composta dalle Presidenti delle Federazioni.
Possono partecipare, senza diritto di voto, tutti i membri degli organi dell’Associazione ed eventuali uditori invitati dal Consiglio Confederale.
Delibera su ogni argomento sottopostole oltre che su:
- la nomina dei membri del Consiglio Confederale;
- la nomina del Collegio dei Revisori;
- la nomina del Collegio dei Probiviri;
- l’approvazione delle relazioni organizzativa ed amministrativa presentate dalla Presidente con l’allegata relazione dei Revisori dei Conti;
- lo Statuto ed eventuali modifiche;
- eventuali Regolamenti attuativi dello Statuto;
- gli orientamenti programmatici per l’attuazione delle finalità proprie dell’Associazione;
- i criteri inerenti la quota associativa;
- lo scioglimento dell’Associazione.
9. CONSIGLIO CONFEDERALE
In deroga a quanto previsto al comma precedente, l’assemblea potrà rieleggere ciascuna consigliera/e oltre il secondo mandato, purché l’elezione sia confermata con le maggioranze previste all’art 8.4 ultimo comma. (Assemblea 2009).
9.2. La cessazione di una/un consigliera/e non comporta la cooptazione di altra/o consigliera/e ma la riduzione del numero dei membri del Consiglio.
9.3. Nel caso in cui venga a cessare la maggioranza delle/i Consigliere/i, deve essere immediatamente convocata un’Assemblea straordinaria per la costituzione del Consiglio.
È presieduto dalla/dal Presidente o da altro membro nominato dal Consiglio.
- elegge al suo interno la/il Presidente Confederale, preferibilmente tra chi abbia già ricoperto la carica di consigliera/e, la/il Vicepresidente, la/il Tesoriera/e e la/il Segretaria/o;
- attribuisce alle/ai consigliere/i compiti specifici nel rispetto delle loro competenze;
- può nominare una Giunta Confederale con compiti esecutivi, di cui possono far parte anche membri esterni al Consiglio;
- promuove, sostiene, organizza incontri di studio per l’attuazione degli orientamenti programmatici deliberati dall’Assemblea Ordinaria;
- approva il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’amministrazione;
- promuove attività marginali previste dalla legislazione vigente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro;
- attua gli orientamenti espressi dall’Assemblea sulla quota associativa;
- esprime parere di conformità agli eventuali statuti e regolamenti delle Federazioni e Unioni;
- predispone il regolamento elettorale;
- assume, in caso di necessità, personale dipendente e/o si avvale di prestazioni autonome, ricorrendo preferibilmente ai propri associati;
- promuove il periodico ufficiale della Confederazione, indica gli orientamenti editoriali e nomina il direttore.
Per singoli atti o categorie di atti il Consiglio potrà delegare, anche a terzi non Consigliere/i, la rappresentanza dell’Associazione.
9.7. Qualora un membro del Consiglio non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, il Consiglio potrà deliberarne la decadenza dalla carica, dopo aver considerato le motivazioni delle assenze.
9.8. Ai membri del Consiglio non spetta alcuna remunerazione fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’adempimento del servizio nei limiti stabiliti dal Consiglio.
9.9. Le/i candidate/i alla nomina di Consigliera/e Confederale devono essere presentate dai Consigli di Federazione.
10. LIBRO CONFEDERALE DELLE ASSOCIATE E DEGLI ASSOCIATI
10.1. È il registro ufficiale nel quale sono iscritti i membri effettivi dell’Associazione.
10.2. Hanno diritto all’iscrizione, diventando membri effettivi dell’associazione, coloro che versano annualmente la quota di adesione.
11. CONSULTA CONFEDERALE DELL'ASSOCIAZIONE
11.1. La Consulta dell’Associazione è composta dalla Superiora Generale dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, punto di riferimento dell’Associazione, dalla Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana, dalla Delegata Confederale e dai membri del Consiglio Confederale.
11.2. La Consulta dell’Associazione si riunisce almeno una volta all’anno dietro convocazione della/del Presidente del Consiglio Confederale, anche più spesso su richiesta della Superiora Generale o di almeno un terzo dei suoi membri.
11.3. I membri FMA della Consulta partecipano all’Assemblea Confederale, al Consiglio Confederale e al Collegio dei Probiviri e possono intervenire, senza diritto di voto. Tali Organi, prima di procedere alle deliberazioni, devono sentire il parere dei membri FMA della Consulta.
11.4. Finalità della Consulta è tenere vivi nelle Federazioni e nelle Ispettorie delle FMA i valori dell’Associazione. In particolare:
- favorire la valorizzazione della risorsa laicale curando rapporti di reciprocità tra l’Associazione e l’Istituto FMA nella autonomia e nella comunione.
- promuovere una continuità educativa come dilatazione coerente del Sistema Preventivo di don Bosco per aiutare i giovani exallievi/e a diventare corresponsabili delle finalità proprie dell’Associazione;
- condividere riflessioni e iniziative su reciproco impegno a favore della dignità della donna, della vita e della famiglia;
11.5. La Delegata Confederale, nominata dalla Superiora Generale dell’Istituto delle FMA, rappresenta l’Istituto nell’animazione e accompagnamento formativo dell’Associazione. Mantiene contatti con le delegate di Federazione e offre orientamenti per il loro servizio.
12. COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio elegge al proprio interno la/il Presidente.
12.2. I revisori possono partecipare e intervenire, senza diritto di voto, all’Assemblea Confederale e al Consiglio Confederale.
12.3. Nel caso in cui il Collegio rilevi delle irregolarità nella gestione deve darne immediatamente notizia al Consiglio Confederale.
12.4. Ogni associata/o può denunciare al Collegio gli atti dell’Associazione che ritiene irregolari affinché esso ne tenga conto nello svolgimento del proprio incarico.
12.5. In caso di cessazione di un Revisore, il Collegio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione.
12.6. La carica di revisore è incompatibile con ogni altra carica nell’Associazione a tutti i livelli.
12.7. La nomina a membro del Collegio dei Revisori è subordinata ad una adeguata competenza ed esperienza nel campo amministrativo.
13. RENDICONTO
13.1. L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato dal Consiglio entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio.
13.2. Il Bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione della Presidente e dalla Relazione dei Revisori dei conti.
13.3. Alla fine di ogni mandato, il Consiglio redige un rendiconto relativo all’intero periodo di vigenza conforme allo schema indicato al punto precedente e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
14. IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E inoltre è l’organo incaricato dell’interpretazione autentica del presente statuto.
14.2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea Confederale, i quali durano in carica sei anni e non possono essere rieletti per più di due mandati. Il Collegio elegge al suo interno la/il Presidente. Esso si riunisce ogni qualvolta venga richiesto il suo intervento ovvero dietro richiesta di almeno due membri. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.
14.3. Il Collegio dei Probiviri adempirà al proprio ufficio secondo equità e nel modo che riterrà più opportuno, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa secondo le modalità dell’arbitrato irrituale.
14.4. In caso di cessazione di uno dei suoi membri, il Collegio dei Probiviri provvederà alla sua sostituzione per cooptazione.
14.5. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione a tutti i livelli.
14.6. La nomina a membro del Collegio dei Probiviri è subordinata a:
- l’avvenuto compimento del 40° anno di età;
- una comprovata esperienza nella vita dell’Associazione.
15. ORGANO DI STAMPA
La Confederazione Mondiale delle Exallieve e degli Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha il suo periodico. Esso è organo di collegamento, di formazione e di informazione.
16. PATRIMONIO
16.1. La Confederazione dispone di un patrimonio costituito da:
a) le quote associative versate dalle associate/i;
b) tutte le offerte, le donazioni, le provvidenze, i sussidi e simili;
c) gli eventuali fondi risultanti dalle eccedenze di bilancio ed i frutti conseguiti dall’impiego del patrimonio dell’Associazione;
d) i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, compresi i diritti, acquistati dall’Associazione con le proprie disponibilità o ad Essa donati.
16.2. La Confederazione Mondiale delle exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice non è patrimonialmente responsabile per gli atti delle Federazioni e delle Unioni.
16.3. È preclusa ogni possibilità di distribuzione, anche indiretta, degli avanzi di gestione nonché dei fondi, delle riserve di patrimonio o del capitale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
16.4. In caso di scioglimento dell’Associazione il Consiglio Confederale delibererà circa la destinazione dell’intero suo patrimonio all’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice o ad altra associazione avente analoghe finalità.
Revisione
Approvato dalla 3° Assemblea Confederale – 28 agosto 2003
Modificato dalla 4° Assemblea Confederale – 2009
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Descrizione | Statuto Confederale
delle Exallieve ed Exallievi delle Figlie di Maria Ausiliatrice
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Categoria | ADMA - Exallieve FMA |
Versione | 2009 |
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Inserimento | 16 Giugno 2021 |
Aggiornamento | 21 Ottobre 2021 |
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