STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CENTRO DI FRATERNITÀ EXALLIEVI DI DON BOSCO – ALBERTO MARVELLI APS”
TITOLO I (Artt. 1 - 2)
4. L’Associazione aderisce all’Associazione denominata “Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco”.
TITOLO II (Artt. 3 - 4)
- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
- dimissioni;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- morte;
- per espulsione sancita dal Collegio dei Probiviri per atti o comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 32.
5. L’attività dei Soci è libera, volontaria e gratuita; essi hanno pari diritti e doveri.
TITOLO III (Artt. 5...8)
- Nazionale;
- Locale.
- L’Assemblea nazionale
- Il Consiglio Direttivo nazionale
- Il Presidente nazionale
- Il Vicepresidente nazionale
- Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti
- Il Collegio nazionale dei Probiviri
- L’Assemblea locale
- Il Consiglio Direttivo locale
- Il Presidente locale
- Il Vicepresidente locale
- Le cariche associative hanno la durata di quattro anni.
- Le cariche di Presidente nazionale e Presidente locale sono tra loro incompatibili.
- Le votazioni per l’elezione di qualsiasi carica devono essere effettuate a scrutinio segreto o per unanime acclamazione.
- Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza, salvo i casi diversamente previsti dal presente statuto.
- Non è ammesso l’istituto della delega.
- Le cariche associative sono normalmente gratuite. È previsto il rimborso delle spese sostenute.
- In caso di dimissioni, revoca o decadenza del mandato di un membro del Consiglio Direttivo, si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti a tale funzione nell’ultima elezione. In tal caso il mandato avrà la durata residua fino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
- In caso di dimissioni, revoca o decadenza del mandato a più della metà dei membri del Consiglio Direttivo, si provvederà ad indire nuove elezioni.
TITOLO IV (Artt. 9...15)
- i soci fondatori e onorari;
- il Consiglio Direttivo nazionale;
- i Presidenti delle sezioni locali;
- i Delegati eletti nelle rispettive Assemblee delle sezioni locali.
- elegge e revoca il Presidente nazionale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo nazionale: il Vicepresidente nazionale, il Segretario, su una rosa di tre nomi indicati dal Presidente eletto, il Tesoriere e tre consiglieri scelti tra i Presidenti locali;
- elegge i componenti del Collegio nazionale dei probiviri, con il limite di due preferenze;
- elegge i componenti del Collegio dei revisori dei conti – Organo di controllo, con il limite di due preferenze;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e le relazioni allegate;
- approva o respinge le proposte di modifica dello Statuto;
- fissa la quota associativa annuale.
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
- detta disposizioni per l’attuazione degli indirizzi politici dell’associazione determinati dall’Assemblea nazionale;
- approva e modifica eventuali regolamenti predisposti per l’attuazione dello Statuto;
- accoglie o respinge le domande degli aspiranti Soci;
- nomina i soci onorari;
- accoglie o respinge le domande di costituzione delle sedi locali, approvandone il relativo Statuto;
- delibera per gravi motivi il commissariamento delle sedi locali;
- approva il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni allegate, da sottoporre successivamente all’Assemblea nazionale;
- ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente nazionale per motivi di necessità e/o urgenza.
4. In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vicepresidente nazionale.
Il Segretario nazionale attua le direttive del Presidente Nazionale in esecuzione dell’indirizzo associativo stabilito dall’Assemblea, cura la parte organizzativa dell’Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo nazionale, aggiorna annualmente l’elenco degli iscritti e verifica periodicamente che gli associati mantengano i requisiti previsti al momento dell’iscrizione.
Il Tesoriere nazionale cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria e la contabilità dell’Associazione, secondo le indicazioni del Presidente nazionale e del Consiglio Direttivo nazionale, predispone e presenta i bilanci preventivo e consuntivo ai Revisori dei conti e li sottopone poi al Consiglio Direttivo nazionale ed all’Assemblea nazionale.
6. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Le decisioni del Collegio devono essere immediatamente trasmesse al Presidente nazionale ed al Segretario nazionale, che ne devono curare l’esecuzione o l’attuazione.
TITOLO V (Artt. 16...19)
3. Si costituiscono per iniziativa di almeno 6 soci iscritti all’Associazione.
7. L’Assemblea locale ha i seguenti compiti e le seguenti attribuzioni:
- determina l’attività della Sezione locale, secondo gli indirizzi stabiliti dall’Assemblea nazionale;
- approva la relazione annuale del Presidente locale;
- elegge e revoca il Presidente locale e gli altri componenti il Consiglio Direttivo locale: il Vicepresidente locale, il Tesoriere locale, due Consiglieri locali;
- designa i Delegati all’Assemblea nazionale in ragione di un delegato ogni 50 associati o frazione superiore a 25, con un massimo di 5 delegati;
- approva il bilancio consuntivo e le relazioni allegate;
- fissa la quota sociale annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Il bilancio preventivo e consuntivo ed i relativi verbali di approvazione, dovranno essere inviati, entro il 30 aprile di ciascun anno, alla Sede Nazionale. Il mancato invio comporta la perdita del diritto di voto del presidente locale, se eletto, in seno al Consiglio Nazionale, fino alla data di regolarizzazione.
- detta disposizioni per l’attuazione degli indirizzi politici dell’associazione determinati dall’Assemblea locale;
- approva e modifica eventuali regolamenti predisposti per l’attuazione dello Statuto;
- discute la relazione del Presidente sulle attività della Sezione locale;
- esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea locale;
- giudica, in primo grado, le violazioni di cui all’art. 23 dello Statuto.
TITOLO VI (Artt. 20...25)
- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendita di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
- attività diverse da quelle di interesse generale di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
4. Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’esercizio finanziario sia in sede nazionale che locale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla Federazione Italiana Exallievi di Don Bosco o ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
- a livello Nazionale e locale, rivestano le cariche di Presidente; Vice Presidente; Segretario; Tesoriere;
- rivestano le funzioni di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri;
- a livello Nazionale rivestano le funzioni di Revisori dei Conti.
5. Il procedimento è iniziato di ufficio o su richiesta di altro Associato.
La mancata consegna può essere motivo di espulsione dall’Associazione.
Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare alla disciplina degli Enti del Terzo Settore ed in particolare delle Associazioni di Promozione Sociale e alle norme del Codice Civile.
Revisione
Edizione maggio 2019
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File | Azione |
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Statuto APS Alberto Marvelli | Scarica |
Descrizione | Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "Alberto Marvelli APS"
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Categoria | Exallievi ed Exallieve |
Versione | 2019 |
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Inserimento | 1 Maggio 2017 |
Aggiornamento | 10 Febbraio 2021 |
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