Elezioni del Presidente della Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti
della Federazione Italiana
Nell’anno in corso si svolgeranno le elezioni che designeranno il nuovo Presidente nazionale, i consiglieri della Presidenza nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli elementi riportati hanno carattere informativo e non costituiscono comunicazioni ufficiali.
Vademecum
VADEMECUM ELEZIONI
(fare sempre riferimento alle disposizioni di volta in volta impartite dagli organi interessati)
- entro 7 giorni dal suo insediamento invita ogni socio a candidarsi entro il termine fissato dalla stessa commissione;
- verifica la rispondenza delle candidature presentate rispetto ai termini di presentazione fissati e ai relativi criteri di moralità ed eleggibilità previsti dal Regolamento;
- appronta le liste dei candidati all’elezione della carica di presidente e/o consigliere sulla quale, in ordine alfabetico, elenca i nominativi delle candidature ammesse con a fianco la data di nascita;
- delle liste viene data comunicazione alle presidenze ispettoriali almeno 30 giorni prima delle elezioni;
- chiede al segretario nazionale la determinazione del numero di elettori da ammettere al voto per ciascuna Federazione ispettoriale in funzione di quanto previsto dall’appendice “B” del Regolamento;
- predispone anche una lista di candidati disponibili designati dai Consigli ispettoriali per l’elezione del Collegio dei revisori dei conti e risulteranno eletti i 3 candidati con maggior numero di voti e come supplenti il quarto e il quinto.
- la Commissione elettorale funge anche da seggio elettorale;
- procede, con le dovute modalità, alle operazioni di votazione, scrutinio e proclamazione degli eletti.
- la Presidenza formata dal presidente e dai consiglieri eletti è convocata, entro 30 giorni dalla sua proclamazione, dal presidente neoeletto;
- elegge tra i propri componenti, il vicepresidente vicario, il vicepresidente giovane e, su proposta del presidente, nomina il segretario, il tesoriere e il direttore della rivista “Voci Fraterne” che, anche se non scelti tra i consiglieri eletti, ne diventano membri di diritto a tutti gli effetti;
- della presidenza nazionale fanno parte solo a titolo consuntivo il presidente e il tesoriere dell’Associazione di promozione sociale “Centro di fraternità Exallievi di Don Bosco – Alberto Marvelli”.
5. I GEX:
Sono GEX i giovani Exallievi/e che non hanno superato il trentesimo anno di età (art. 29 del Regolamento).
Norme Generali
Le eventuali controversie sono decise dagli organi di disciplina competenti di cui all’art. 62.
Fanno eccezione al disposto di cui al comma precedente i Delegati a tutti i livelli associativi.
Nei casi di impossibilità di rinnovo delle Presidenze, a qualunque livello, per mancanza di candidature ammissibili alla carica di Presidente, l’organo direttivo immediatamente superiore provvederà a nominare tra i propri componenti un Presidente facente funzioni che avrà il compito di gestire l’ordinaria amministrazione, di fissare entro i novanta giorni successivi la data delle nuove elezioni e di nominare contestualmente la commissione elettorale la quale opererà nel rispetto delle normali disposizioni regolamentari che la riguardano.
- esamina e vota la relazione del Presidente nonché approva i rendiconti finanziari;
- delibera le direttive per lo svolgimento dell’attività e per l’attuazione delle Risoluzioni del Consiglio nazionale;
- elegge, nella sua composizione integrata dai soci designati nel numero definito dall’appendice A dalle rispettive Presidenze unionali, a maggioranza semplice e con voto segreto, il Presidente ispettoriale e contestualmente i consiglieri della Presidenza ispettoriale;
- designa i “Distintivi d’oro” della propria Federazione ispettoriale o, in mancanza di questi, gli associati della propria Federazione ispettoriale che integreranno, in numero definito come da appendice B, il Consiglio nazionale elettivo del Presidente nazionale, dei Consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- designa i candidati all’elezione del Collegio dei revisori dei conti relativo alla Presidenza nazionale.
Elezioni Federazione Italiana
A parità di voti prevale il candidato Presidente più anziano d’età.
È consentito ai soci di candidarsi contemporaneamente alla carica di Presidente nazionale e al ruolo di consigliere della Presidenza nazionale; tuttavia in caso di contemporanea elezione alla carica di Presidente e al ruolo di consigliere, il socio candidato decade automaticamente dal ruolo di consigliere a beneficio del primo dei candidati consiglieri non eletti.
Ciascun componente il Consiglio nazionale, nella sua composizione integrata, con diritto di voto, dai soci designati dai rispettivi Consigli ispettoriali nel numero definito in base alla lettera d) dell’art. 35, esprime il proprio voto contrassegnando sulla scheda fino a cinque dei nominativi proposti.
A parità di voti, prevale il candidato di maggiore età.
Non è ammessa la votazione per delega.
La riunione è valida quando sia presente la metà più uno dei componenti.
Fa parte della Presidenza anche un Exallievo Sacerdote, non Salesiano, scelto dalla Presidenza nazionale su proposta del suo Presidente, sentito il Presidente della CISI.
NFed (numero Federazioni) = numero delle Federazioni ispettoriale appartenenti alla Federazione nazionale;
- Tutte le Federazioni ispettoriali che hanno un numero di iscritti non superiore a Imed/2 non integreranno il numero dei votanti, quindi avranno diritto a 4 elettori (Presidente, Delegato, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente Giovane).
- Le Federazioni ispettoriali che hanno un numero di iscritti superiore a Imed/2 integreranno il numero dei votanti con un numero di elettori in più pari al numero intero (approssimato all’unità per difetto) scaturente del rapporto Iisp / (Imed/2).
Norme Disciplinari
- nei confronti del singolo socio: il richiamo scritto, la decadenza dalla carica o dal ruolo ricoperti o l’espulsione dall’Associazione;
- nei confronti degli organi direttivi: il richiamo scritto od il commissariamento.
I provvedimenti disciplinari sono adottati:
- nei confronti dei soci senza cariche o ruoli associativi, dalla Presidenza dell’Unione cui appartengono;
- nei confronti dei soci con cariche o ruoli associativi, dall’organo direttivo di disciplina immediatamente superiore a quello di appartenenza;
- nei confronti dell’organo direttivo, da quello immediatamente superiore.
Infine, qualunque componente degli organi direttivi dell’Associazione, dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo dalle riunioni per le quali è regolarmente convocato, decade dalla carica o dal ruolo ricoperti.
Interpretazioni
(Ex art. 64 comma 2° Reg.)
Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l’interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda la candidabilità o meno di persone che già ricoprono cariche politiche e/o amministrative pubbliche.
La Presidenza nazionale con delibera a maggioranza semplice interpreta l’art. 9 lettera B Reg. nel senso di estendere la valenza della preclusione alla candidatura alla carica di Presidente, a qualsivoglia livello associativo, agli Exallievi/e persone che già ricoprono cariche politiche e/o amministrative pubbliche.
I dubbi interpretativi per i quali si richiede l’interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguardano le modalità di esercizio del diritto di voto elettivo da parte dei soci integrativi e dei Consigli ispettoriali e dei Consigli nazionali con esclusiva funzione elettiva rispettivamente sia dei Presidenti ispettoriali e dei consiglieri delle Presidenze ispettoriali sia del Presidente nazionale, dei consiglieri della Presidenza nazionale e del Collegio dei revisori dei conti. In particolare, stante la formulazione generica degli articoli del Regolamento di cui in epigrafe riguardanti il quesito interpretativo in parola, ci si domanda in primis se i suddetti soci integrativi elettivi siano titolari di un potere di delega sia attiva (nel senso di conferire delega) sia passiva (nel senso di ricevere delega) dell’esercizio del proprio diritto di voto elettivo e in subordine nonché in secundis, se in caso di riconoscimento del suddetto potere di delega il medesimo soffra di limiti soggettivi e/o oggettivi.
La Presidenza nazionale con delibera unanime interpreta il combinato disposto degli articoli 34, 36 e 37 nonché 46, 48,49, e 50 Reg. nel senso di estenderne la portata dispositiva letterale sia riconoscendo ai soci integrativi dei Consigli ispettoriali e del Consiglio nazionale con esclusiva funzione elettiva la titolarità di un potere di delega tanto attiva quanto passiva dell’esercizio del proprio diritto di voto elettivo sia stabilendo che soggettivamente i predetti soci possano conferire o ricevere una sola delega e in forma scritta, esclusivamente per l’esercizio del diritto di voto in sede elettiva delle cariche ispettoriali e nazionali, solo a o da un altro socio avente diritto (sia anch’esso integrativo sia esso componente avente diritto della Presidenza della Federazione ispettoriale di appartenenza) appartenente alla medesima Federazione ispettoriale.
Riguardo ai limiti oggettivi dell’esercizio del proprio diritto di voto, va anzitutto precisato che oggettivamente il socio integrativo elettivo può conferire o ricevere una sola delega e in forma scritta, nei limiti soggettivi appresso specificati, solo per esercitare un diritto di voto elettivo visto che tale è la natura funzionale (solo elettiva) del medesimo. Riguardo invece ai limiti soggettivi, dalla lettura coordinata degli articoli 34 e 46 Reg. risulta chiaramente la volontà regolamentare di tracciare con riguardo alla delegabilità soggettiva, una distinzione netta tra i membri aventi diritto dei Consigli ispettoriali e del Consiglio nazionale provenienti rispettivamente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali e quelli invece provenienti rispettivamente dalle Presidenze ispettoriali e dalla Presidenza nazionale. Dovendo, per Regolamento, i soci integrativi elettivi provenire rispettivamente dalle Unioni e dalle Federazioni ispettoriali ma non far parte, sempre rispettivamente, delle Presidenze ispettoriali e della Presidenza nazionale, risulta chiaro, interpretando estensivamente il disposto degli artt. 34 e 46, terzultimo e quartultimo comma, che i soci integrativi elettivi possono conferire o ricevere delega solo a e da un altro membro avente diritto (dei Consigli ispettoriali o del Consiglio nazionale) della Federazione ispettoriale di appartenenza, sia esso un altro socio integrativo elettivo sia esso un membro avente diritto della Presidenza, ambedue della Federazione ispettoriale di appartenenza.
Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l’interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda la titolarità soggettiva del potere di nomina dei componenti la commissione elettorale per l’elezione del Presidente e dei consiglieri della Presidenza di una nuova Federazione ispettoriale nata dall’unificazione, regolarmente deliberata dal Consiglio nazionale ex artt. 32 e 47 Reg., di due o più Federazioni ispettoriali preesistenti.
La Presidenza nazionale con delibera unanime interpreta il combinato disposto degli articoli 32, 36 e 37 Reg. nel senso di estenderne la portata dispositiva riconoscendo, in caso di unificazione di Federazioni ispettoriali, alle Presidenze delle Federazioni ispettoriali preesistenti riunite in seduta comune la titolarità del potere di nomina dei componenti la commissione elettorale per l’elezione del Presidente e dei consiglieri della Presidenza della nuova Federazione ispettoriale.
MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica estensiva discende dall’applicazione di un semplice e generale principio del diritto oggettivo che in caso di fusione omogenea di enti collettivi riconosce ai rispettivi organi direttivi la funzione di regolazione e/o applicazione della relativa procedura.
Il dubbio interpretativo per il quale si richiede l’interpretazione autentica della Presidenza nazionale ex art. 62 comma 2° Reg. riguarda l’individuazione dell’organo, nella sua precisa composizione strutturale, legittimato e competente a eleggere, la prima volta successiva all’unificazione, il Presidente e i consiglieri della Presidenza di una nuova Federazione ispettoriale nata dall’unificazione, regolarmente deliberata dal Consiglio nazionale ex artt. 32 e 47 Reg., di due o più Federazioni ispettoriali preesistenti.
La Presidenza nazionale con delibera unanime interpreta il combinato disposto degli articoli 32, 34 e 35 Reg. nel senso di estenderne la portata dispositiva riconoscendo, in caso di unificazione di Federazioni ispettoriali preesistenti, a un Consiglio ispettoriale elettivo, formato, ex art. 34 1° e 3° comma, solo dai membri aventi diritto delle Presidenze di tutte le Unioni comprese nelle Federazioni ispettoriali preesistenti, dai soci distintivi d’oro di quest’ultime e dai relativi soci integrativi elettivi nel numero fissato in base all’appendice A Reg., con l’esclusione dei componenti le Presidenze ispettoriali preesistenti che decadono in seguito alla delibera di unificazione, la legittimazione e la competenza ad eleggere, la prima volta successiva all’unificazione, il Presidente e dei consiglieri della Presidenza della nuova Federazione ispettoriale.
MOTIVAZIONE: tale opzione ermeneutica discende dall’applicazione degli articoli 32, 34 e 35 del Regolamento coordinata con il principio generale del diritto che in caso di avvenuta fusione omogenea di enti collettivi stabilisce la decadenza dei rispettivi e preesistenti organi direttivi. Infatti, in base all’art. 32 Reg. l’unificazione di due o più Federazioni ispettoriali dà vita a una nuova Federazione ispettoriale che comprende tutte le Unioni delle Federazioni ispettoriali preesistenti. Ai sensi, poi, dell’art. 34 Reg., tutte le Federazioni ispettoriali hanno un Consiglio ispettoriale che in sede elettiva è formato dai Presidenti, i Vice Presidenti e i Delegati delle Unioni nonché dai soci distintivi d’oro, ad esse appartenenti, dai relativi soci integrativi elettivi nel numero fissato in base all’appendice A del Regolamento ma, nella fattispecie del Consiglio ispettoriale elettivo immediatamente successivo all’unificazione, non dai componenti le Presidenze ispettoriali preesistenti (che nel caso specifico della prima elezione ispettoriale successiva all’unificazione non possono parteciparvi) in quanto membri di organi decaduti in applicazione del principio giuridico generale sopra menzionato. In chiusura, l’art. 35 lettera c Reg. assegna al Consiglio ispettoriale, in composizione integrata nonché parzialmente modificata nel caso qui in esame, il compito di eleggere il Presidente ispettoriale e i consiglieri della Presidenza ispettoriale.
Seguici sui Social